Cittadinanza

Cittadinanza italiana iure sanguinis dopo il Decreto Tajani e la sentenza 63/2026

Come cambia la cittadinanza italiana per discendenza dopo il Decreto Tajani (L. 74/2025) e la sentenza 63/2026 della Corte Costituzionale.

Dal 28 marzo 2025 un discendente di italiani nato all’estero non accede più in modo automatico alla cittadinanza italiana iure sanguinis per il solo legame di sangue. Il cosiddetto Decreto Tajani, poi convertito in legge, ha introdotto un limite generazionale e una serie di eccezioni. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.63/2026 depositata il 30 aprile 2026, ha confermato nella sostanza quella riforma. È una materia ancora in evoluzione, e quanto segue riflette lo stato a luglio 2026.

Cosa è cambiato con il Decreto Tajani

La norma di riferimento è il DL 36 del 28 marzo 2025, convertito con modificazioni nella L. 74 del 23 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.118 di quella stessa data. Il decreto è intervenuto sulla Legge n.91 del 1992, che disciplina la cittadinanza italiana, inserendo un nuovo articolo 3-bis.

Fino a quel momento il principio dello iure sanguinis si applicava senza limite di generazioni: chi riusciva a ricostruire la catena di trasmissione da un antenato italiano, senza interruzioni, aveva diritto al riconoscimento. È il criterio che spiega il grande numero di argentini di origine italiana che hanno ottenuto la cittadinanza negli ultimi decenni.

Il nuovo articolo 3-bis modifica questo punto di partenza per le persone nate all’estero che possiedono già un’altra cittadinanza.

La nuova regola dell’articolo 3-bis

La regola centrale è la seguente: chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla legge. La formula è volutamente forte, perché non parla di “perdita” ma di una situazione in cui la cittadinanza si considera non acquistata fin dall’origine.

In concreto, questo incide su chi pensava di invocare lo iure sanguinis basandosi soltanto su un antenato lontano e sull’assenza di rinunce nella catena. Questo ragionamento, da solo, non è più sufficiente.

Le eccezioni che mantengono aperta la via

La stessa legge individua i casi in cui il diritto si conserva. Secondo il testo restano salvi, tra gli altri, i seguenti casi:

  • Le domande presentate entro il 27 marzo 2025, alle ore 23:59 ora di Roma. È la data che separa il regime precedente dal nuovo: chi aveva già avviato la pratica entro quel termine resta soggetto alle regole previgenti.
  • Il caso di chi ha un genitore o un nonno che è stato esclusivamente cittadino italiano, cioè privo di altra cittadinanza.
  • Il caso di chi ha un genitore che ha risieduto in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio.

Queste eccezioni non sono una semplice formalità. Ciascuna richiede documentazione specifica e una lettura attenta della storia familiare: date di emigrazione, eventuali naturalizzazioni, luogo di nascita di ogni anello. Per questo conviene ricostruire la catena prima di trarre conclusioni, e non il contrario.

Cosa verificare nella storia familiare prima di decidere

Con il nuovo quadro, la valutazione non si limita più a controllare che “non ci siano state interruzioni”. Occorre guardare dati concreti che prima erano secondari e ora possono essere determinanti.

Conviene raccogliere e ordinare, in primo luogo, gli atti di ogni generazione: nascita, matrimonio e morte dell’antenato italiano e dei discendenti che compongono la catena. Su questi documenti poggia qualsiasi analisi, sia per la cittadinanza sia, più avanti, per un’eventuale successione.

In secondo luogo, conta il dato della naturalizzazione: se l’antenato italiano ha acquistato un’altra cittadinanza, quando lo ha fatto e in quale momento rispetto alla nascita del figlio. Questo dettaglio incideva già nel regime precedente e resta centrale per leggere, per esempio, l’eccezione dell’ascendente “esclusivamente italiano”.

In terzo luogo, quando si invoca la residenza in Italia di un genitore, occorre poter documentare quel periodo con prove idonee. Il racconto familiare non basta: l’eccezione richiede prova.

Molti di questi documenti sono gli stessi che servono per una successione transfrontaliera, il che consente di lavorare su entrambi i fronti in modo ordinato invece di duplicare gli sforzi. Raccogliere la documentazione con criterio, e tradurla e legalizzarla quando serve, è di norma la parte più lenta del processo: conviene partire da qui.

La sentenza 63/2026 della Corte Costituzionale

La riforma è stata impugnata attraverso una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino. La Corte Costituzionale ha deciso con la sentenza n.63/2026, depositata il 30 aprile 2026.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni principali e inammissibili quelle relative ai parametri internazionali. In altri termini, non ha accolto le censure che miravano a disattivare la riforma: il nuovo quadro è stato confermato nella sostanza.

Un punto rilevante per molte famiglie: la decisione non incide sulle posizioni già consolidate tramite un riconoscimento formale. Chi ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per la via competente prima della riforma non vede alterata la propria situazione a causa di questa sentenza.

Questo distinguo è importante perché separa due situazioni molto diverse: da un lato chi ha già un riconoscimento definitivo alle spalle, e dall’altro chi si trovava ancora nella fase di studio o di raccolta documentale al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Per il primo gruppo il quadro resta stabile; per il secondo, la valutazione va rifatta alla luce dell’articolo 3-bis e delle sue eccezioni. Chi non è certo della propria posizione dovrebbe partire proprio da qui, verificando in quale delle due situazioni ricade prima di impostare qualsiasi passo successivo.

Una materia in evoluzione

Vale la pena essere espliciti: a oggi, luglio 2026, questo è un terreno normativo e giurisprudenziale ancora in movimento. La legge è recente, la sentenza pure, ed è ragionevole attendersi chiarimenti amministrativi, circolari e nuove pronunce che precisino i dettagli applicativi.

Per questo ogni valutazione va fatta sul caso concreto e con le informazioni vigenti al momento della consulenza. Una diagnosi effettuata con le regole precedenti può essersi già superata. In quanto avvocata argentina, il mio lavoro sulla parte italiana è sempre coordinato con notai e colleghi abilitati in Italia, che sono coloro che intervengono davanti alle autorità locali.

Vale anche un’avvertenza sulle fonti di informazione. In questo periodo circola molto materiale sui social e nei forum che mescola il regime precedente con quello nuovo, o che presenta come chiusa una questione ancora in via di definizione. Conviene confrontare ogni affermazione con il testo della legge e con le pronunce ufficiali, e diffidare delle risposte categoriche che non distinguono la data della domanda né la situazione concreta di ciascuna famiglia. La generalizzazione è, oggi, la principale fonte di errori.

Cittadinanza ed eredità: perché lo status conta

Molti si informano sulla cittadinanza italiana proprio quando si apre una successione: muore un familiare in Italia, oppure restano beni lì, e sorge la domanda se “bisogna essere italiani” per ereditare. Conviene distinguere i due piani.

La qualità di erede non dipende dalla nazionalità. Un cittadino argentino può ereditare beni in Italia —un immobile, un conto bancario, una quota— anche se non ha mai avviato la pratica di cittadinanza. La successione è regolata, in ambito europeo, dal Regolamento (UE) 650/2012, che individua la legge applicabile a partire dalla residenza abituale del defunto e non richiede che l’erede sia cittadino dello Stato in cui si trovano i beni. L’Argentina è, a questi fini, uno Stato terzo.

Allora perché conta lo status di cittadinanza? Per diverse ragioni pratiche. La nazionalità e la residenza del defunto possono incidere sulla legge che regola la successione: il Regolamento europeo assume come criterio generale la residenza abituale del defunto, ma prevede anche che una persona possa scegliere che la propria successione sia regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino. In uno scenario italo-argentino, questa possibilità di scelta si collega in modo diretto all’avere o meno la cittadinanza italiana.

Inoltre, la condizione di cittadino spesso semplifica la gestione successiva: identificazione fiscale, rapporti con banche e registri, pratiche che si prolungano nel tempo. E, sul piano familiare, molte volte la successione e il progetto di riconoscimento della cittadinanza procedono in parallelo, perché condividono la stessa documentazione d’origine: gli stessi atti che ricostruiscono la linea di sangue sono quelli che attestano il legame ereditario.

Tutto questo si collega, inoltre, alla parte fiscale dell’ereditare in Italia. Se riceverà beni lì, conviene capire fin dall’inizio come funziona l’autoliquidazione dell’imposta di successione per eredi all’estero, cambiata con la riforma del 2025 e con termini propri. E se desidera una visione d’insieme del percorso transfrontaliero, può partire dal quadro delle successioni Italia-Argentina.

La conclusione è semplice da trattenere: non serve la cittadinanza italiana per ereditare in Italia, ma lo status di cittadinanza e la successione sono intrecciati più spesso di quanto sembri, e oggi entrambi i temi convivono con regole cambiate da poco. Prima di decidere, conviene guardare l’intera storia familiare e lavorare con la normativa vigente.

Domande frequenti

Posso ancora ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis se sono nato in Argentina?
È possibile, ma non più in modo automatico per il solo legame di sangue. Dal 28 marzo 2025 vale un limite generazionale: la via resta aperta soprattutto se ha presentato la domanda entro il 27 marzo 2025, se ha un genitore o un nonno che è stato esclusivamente cittadino italiano, oppure se un genitore ha risieduto in Italia per due anni prima della Sua nascita. Ogni situazione va valutata singolarmente.
La sentenza 63/2026 ha annullato il Decreto Tajani?
No. La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n.63/2026 il 30 aprile 2026 dichiarando non fondate le questioni principali e inammissibili quelle relative ai parametri internazionali. In sostanza ha confermato la riforma. Inoltre non incide sulle posizioni già consolidate tramite un riconoscimento formale.
Posso ereditare beni in Italia anche senza la cittadinanza italiana?
Sì. La qualità di erede non dipende dalla cittadinanza: un cittadino argentino può ereditare ed essere titolare di immobili, conti o altri beni in Italia. La cittadinanza incide su altri piani (per esempio la legge applicabile alla successione o la gestione pratica), ma non è un requisito per ereditare.

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