Fiscale

Autoliquidazione dell'imposta di successione: cosa cambia per gli eredi all'estero

Dal 2025 è l'erede a calcolare e versare l'imposta di successione italiana. Guida all'autoliquidazione per chi eredita dall'estero, dall'Argentina.

Dal 1° gennaio 2025, se Lei eredita beni in Italia è Lei a calcolare e versare l’imposta di successione, non l’Agenzia delle Entrate. Il fisco italiano è passato da un modello in cui liquidava il tributo e notificava l’avviso di pagamento, all’autoliquidazione: l’erede dichiara, calcola e paga con i propri numeri. Per chi eredita vivendo all’estero il cambiamento è concreto: il rischio del calcolo ora ricade su di Lei.

La riforma è arrivata con il Decreto Legislativo 139/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.º 231 del 2 ottobre 2024, e si applica alle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025. La data di apertura è, di regola, quella del decesso. Se il de cuius è mancato a dicembre 2024, resta il regime precedente; se è mancato a gennaio 2025 o dopo, si applica l’autoliquidazione.

Cosa cambia con il D.Lgs. 139/2024

Prima della riforma, l’erede presentava la dichiarazione di successione e attendeva. L’ufficio verificava i beni dichiarati, calcolava l’imposta principale e notificava un avviso di liquidazione con l’importo da versare. L’erede, di fatto, era spettatore del calcolo: la responsabilità tecnica restava in capo allo Stato.

Con la riforma lo schema si rovescia. La riformulazione dell’articolo 33 del D.Lgs. 346/1990 (il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni) stabilisce che l’imposta principale è determinata dallo stesso contribuente all’interno della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate mantiene un controllo successivo e può correggere errori od omissioni, ma non è più lei a fissare l’importo iniziale. La Circolare 3/E del 16 aprile 2025 ha raccolto le istruzioni operative dell’intera riforma.

L’effetto è duplice. Da un lato la procedura si snellisce: non occorre attendere l’avviso dell’ufficio per conoscere l’importo dovuto. Dall’altro, l’onere tecnico passa all’erede, che deve valutare correttamente i beni, applicare l’aliquota dovuta in base al grado di parentela e computare la franchigia esatta. Un errore di calcolo non viene più assorbito dallo Stato: può tradursi in un accertamento con interessi e sanzioni.

Come e quando si versa: F24 e codice tributo 1539

Il pagamento avviene con il modello F24, il modulo unificato del fisco italiano. L’Agenzia delle Entrate ha istituito appositamente il codice tributo 1539 —“Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”— con la Risoluzione 2/E del 10 gennaio 2025. Tale codice identifica l’imposta principale autoliquidata e va indicato nel modello F24 al momento del versamento.

I termini si concatenano così:

  • La dichiarazione di successione si presenta entro 12 mesi dall’apertura della successione.
  • L’autoliquidazione si versa entro 90 giorni dal termine di presentazione di quella dichiarazione.

Per chi eredita dall’estero vi è un aspetto pratico. La dichiarazione si presenta in via telematica con credenziali italiane (SPID, CIE o CNS). Se l’erede è non residente e non può operare telematicamente, la dichiarazione può essere inviata in forma cartacea, tramite raccomandata, all’ufficio competente, che è quello del luogo dell’ultima residenza del de cuius in Italia. Organizzare per tempo questo passaggio evita che il termine di 90 giorni La colga senza poter versare.

Pagamento rateale

Non è necessario versare tutto in un’unica soluzione. Il regime consente di pagare almeno il 20% entro il termine e la parte restante in 8 rate trimestrali. Se l’importo dell’imposta supera i 20.000 euro, le rate possono arrivare a 12. È un’opzione utile quando l’attivo principale è un immobile e non vi è liquidità immediata per coprire il tributo.

Aliquote e franchigie restano invariate

La riforma ha cambiato la procedura, non le tariffe. Le aliquote dell’imposta di successione italiana restano quelle previste in base al grado di parentela con il de cuius:

  • 4% per coniuge e figli (e altri discendenti in linea retta), con una franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario.
  • 6% per fratelli e sorelle, con una franchigia di 100.000 euro ciascuno.
  • 6% per gli altri parenti fino al 4° grado, gli affini in linea retta e gli affini collaterali fino al 3° grado, senza alcuna franchigia.
  • 8% per tutti gli altri soggetti, senza franchigia.

Vale la pena leggere con attenzione la terza riga. La franchigia di 100.000 euro spetta solo a fratelli e sorelle. Gli “altri parenti fino al 4° grado” pagano il 6% fin dal primo euro, senza esenzione. È un punto in cui è facile sbagliare in fase di autoliquidazione. Il dettaglio è consultabile nella tabella delle aliquote e franchigie dell’Agenzia delle Entrate.

Imposte ipotecaria e catastale sugli immobili

Se nell’eredità vi sono immobili in Italia, oltre all’imposta di successione si versano due tributi legati al trasferimento della proprietà: l’imposta ipotecaria del 2% e la catastale dell’1%, calcolate sul valore dell’immobile. Ciascuna prevede un versamento minimo di 200 euro in misura fissa; sugli immobili si applicano in misura proporzionale. Questi importi si sommano al calcolo dell’autoliquidazione ed entrano anch’essi nel modello F24.

Come si valutano i beni e cosa controlla il fisco dopo

Il cuore dell’autoliquidazione è la valutazione. Sugli immobili la base imponibile dell’imposta di successione si determina, di regola, a partire dal valore catastale (la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per i coefficienti di legge), e non dal valore di mercato. Su conti, titoli e partecipazioni societarie valgono criteri di valutazione propri, previsti dal Testo Unico. Applicare a ciascun bene il criterio corretto è ciò che evita, in seguito, un accertamento.

E “in seguito” è la parola chiave. Il fatto che oggi il calcolo lo esegua Lei non significa che il fisco scompaia. L’Agenzia delle Entrate conserva un controllo successivo: può riesaminare la dichiarazione, correggere la liquidazione e richiedere la differenza se rileva beni omessi, valutazioni troppo basse o aliquote mal applicate. Tale controllo si esercita entro i termini di decadenza previsti dall’ordinamento italiano. Per questo autoliquidare correttamente la prima volta non è solo adempiere a una formalità: è chiudere la porta a una futura richiesta che arriverebbe con gli interessi.

L’addio al coacervo successorio

Un’altra novità rilevante del D.Lgs. 139/2024 è l’abrogazione del coacervo successorio. In precedenza, per verificare l’utilizzo della franchigia, all’attivo ereditario si sommavano le donazioni che il de cuius aveva fatto in vita allo stesso erede. Quella somma —il coacervo— poteva ridurre la franchigia disponibile o azzerarla.

Dal 1° gennaio 2025 questa regola non opera più nella successione: è stato abrogato espressamente l’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 346/1990. Il cosiddetto coacervo donativo sopravvive, ma soltanto ai fini della franchigia sulle donazioni, non della successione. In concreto, il calcolo della franchigia in una eredità è diventato più lineare.

Cosa significa per un erede all’estero

Il punto di fondo, per chi vive in Argentina —a Rosario, a Buenos Aires o altrove— ed eredita beni in Italia, è che l’errore non è più gratuito. Sotto il regime precedente, se un bene veniva valutato male l’ufficio lo correggeva prima di riscuotere. Oggi è Lei a fissare l’importo, e una valutazione bassa o un’aliquota mal applicata possono tornare come accertamento con interessi.

A ciò si aggiunge che Italia e Argentina non hanno un trattato contro la doppia imposizione in materia successoria: l’accordo vigente tra i due Paesi riguarda le imposte sui redditi, non le successioni. Esiste però, nel diritto interno italiano, l’articolo 26 del D.Lgs. 346/1990, che consente di detrarre dall’imposta italiana quanto pagato a uno Stato estero sui beni ivi situati. È un meccanismo tecnico da invocare e documentare correttamente, e opera nei limiti dell’imposta italiana dovuta sugli stessi beni.

Vi è poi la distanza materiale. Presentare una dichiarazione telematica, procurarsi le credenziali italiane, reperire i documenti del de cuius e rispettare due scadenze successive richiede una regia che, dall’altro capo dell’Atlantico, è difficile improvvisare all’ultimo momento. Muoversi in anticipo, prima ancora che il termine dei 12 mesi si avvicini, lascia il margine necessario per raccogliere gli atti e impostare correttamente il calcolo.

Per questo, anche se oggi la procedura è “faccia da sé”, è preferibile non affrontarla da soli. In qualità di avvocata argentina specializzata in successioni internazionali, coordino la parte argentina con notai e avvocati abilitati in Italia, che sono coloro che firmano e presentano quanto richiede l’ordinamento italiano. Per comprendere l’intero circuito, dalla dichiarazione al versamento, può leggere la nostra guida su come ereditare in Italia dall’estero. E se l’attivo principale è un’abitazione, consulti anche i passi per gestire una casa ereditata in Italia dall’estero, dove l’imposta ipotecaria e catastale incidono in modo diretto.

L’autoliquidazione non è motivo di allarme: è una procedura con regole chiare. Ma richiede precisione, rispetto dei termini e coordinamento tra due giurisdizioni. Affrontarla per tempo, prima che inizi a decorrere il termine di 90 giorni, è il modo migliore perché l’eredità italiana non si trasformi in un problema fiscale.

Domande frequenti

Chi calcola oggi l'imposta di successione in Italia?
Dal 1° gennaio 2025 la calcola l'erede stesso, all'interno della dichiarazione di successione. In precedenza era l'Agenzia delle Entrate a liquidarla e a notificare l'avviso di pagamento.
Entro quale termine si versa l'autoliquidazione?
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione di successione. La dichiarazione, a sua volta, va presentata entro 12 mesi dall'apertura della successione.
È possibile rateizzare il pagamento dall'estero?
Sì. Si versa almeno il 20% entro il termine e il resto in 8 rate trimestrali, che salgono a 12 se l'importo supera i 20.000 euro. Si utilizza il modello F24 con il codice tributo 1539.
Esiste un trattato Italia-Argentina per evitare la doppia imposizione sulle successioni?
No. Il trattato Italia-Argentina riguarda le imposte sui redditi, non le successioni. L'articolo 26 del D.Lgs. 346/1990 consente però di detrarre in Italia l'imposta pagata all'estero sui beni ivi situati.

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