Successioni · Italia

Quale legge regola la Sua successione: residenza abituale e professio iuris

Regolamento UE 650/2012 e diritto argentino: residenza abituale, scelta della legge nazionale nel testamento e pianificazione tra Italia e Argentina.

Se la Sua vita, i Suoi beni o i Suoi eredi si dividono tra Italia e Argentina, la legge che regolerà la Sua successione non è scontata. Per l’Unione Europea la regola generale è la legge del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Lei può però cambiare quel risultato con una sola clausola: scegliere nel testamento la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. Questa scelta, la professio iuris, è lo strumento centrale della pianificazione successoria tra i due Paesi. Vediamo come funziona ciascuna regola, cosa prevede il diritto argentino e dove i due sistemi possono non coincidere.

Una successione, due sistemi che la osservano

Una successione con elementi in entrambi i Paesi ricade sotto lo sguardo di due ordinamenti insieme. Sul versante europeo, il Regolamento (UE) 650/2012 — il regolamento europeo sulle successioni — stabilisce quale legge si applica e quale autorità interviene. Vale per le successioni aperte dal 17 agosto 2015.

L’Argentina non è vincolata da quel regolamento: è uno Stato terzo. Le sue regole stanno nel Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), il codice civile e commerciale argentino, che segue criteri propri. Nessuno dei due sistemi prevale sull’altro: ogni giudice o notaio applica le norme di conflitto del proprio Paese. Per questo il risultato può cambiare a seconda di dove la successione viene osservata.

Comprendere questo doppio sguardo è il punto di partenza. La parte pratica viene subito dopo: cosa può fare oggi, con un testamento ben costruito, perché i due sguardi coincidano il più possibile.

La regola europea: la residenza abituale del defunto

L’articolo 21 del regolamento fissa il criterio generale: la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. È un criterio di unità: una sola legge regola tutta l’eredità, ovunque si trovino i beni.

La residenza abituale non coincide con un dato formale come l’iscrizione anagrafica o all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Si valuta sui fatti: dove Lei vive in modo stabile, dove si trova il Suo centro di vita familiare e sociale, con quale continuità. Nella maggior parte dei casi è evidente. Per le vite divise tra due Paesi può non esserlo, ed è proprio questa incertezza che la pianificazione mira a eliminare.

Lo stesso articolo contiene una valvola di sicurezza. Se dalle circostanze risulta che il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, si applica la legge di quest’ultimo. È una clausola eccezionale, pensata per casi limite — ad esempio un trasferimento molto recente —, non una seconda regola generale.

La legge designata può essere quella argentina: applicazione universale

Un aspetto che sorprende: la legge designata dal regolamento non deve necessariamente essere quella di un Paese europeo. L’articolo 20 sancisce l’applicazione universale: la legge designata si applica anche quando non è quella di uno Stato membro.

La conseguenza è concreta. Se un cittadino italiano viveva stabilmente a Rosario, per le autorità europee la sua successione è regolata dal diritto argentino. Il notaio italiano che gestisce i beni in Italia dovrà applicare, in linea di principio, un diritto straniero. È possibile, ma comporta passaggi aggiuntivi: prova del contenuto della legge estera, tempi più lunghi, costi di coordinamento.

Scegliere la legge della cittadinanza: la professio iuris

L’articolo 22 offre l’alternativa. Chiunque può scegliere, come legge che regola l’intera successione, la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Chi ha più di una cittadinanza — il caso di tanti italo-argentini — può scegliere la legge di uno qualsiasi di quegli Stati.

La forma conta. La scelta deve essere espressa, con una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte — tipicamente un testamento — oppure deve risultare dalle clausole di quella disposizione. Non si presume e non si ricava dai comportamenti: si scrive.

Una volta effettuata, la scelta copre l’intera successione dal punto di vista europeo: chi eredita, in quali quote, come si amministra e si divide il patrimonio. E resta ferma anche se in seguito Lei cambia Paese. Qui sta il suo valore: fissa una certezza su un elemento che la vita può spostare.

Caso 1: italiano residente in Argentina con beni in Italia

Pensi a un cittadino italiano iscritto all’AIRE che vive a Rosario e conserva un appartamento in Italia. Senza testamento e senza scelta di legge, dal punto di vista europeo la sua successione è regolata dal diritto argentino: la legge della residenza abituale.

Se invece redige testamento e sceglie la legge italiana — quella della sua cittadinanza —, l’intera successione torna sotto il diritto italiano agli occhi delle autorità europee. Per i beni situati in Italia questo semplifica molto: il notaio applica il proprio diritto, senza dover accertare il contenuto di una legge straniera. Lo stesso ragionamento vale per gli italo-discendenti che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza: su come è cambiato quel percorso può leggere l’articolo sulla cittadinanza iure sanguinis dopo il decreto Tajani.

Caso 2: argentino (o italo-argentino) residente in Italia

Ora il caso speculare: una persona emigrata dall’Argentina che ha la residenza abituale in Italia. Senza scelta di legge, la sua successione è regolata dalla legge italiana, anche se conserva beni e famiglia in Argentina.

Se ha la cittadinanza argentina, l’articolo 22 le consente di scegliere la legge argentina nel testamento. L’applicazione universale dell’articolo 20 rende quella scelta efficace per le autorità europee, benché la legge scelta sia quella di uno Stato terzo. Può preferirla per coerenza con il patrimonio rimasto in Argentina, per la posizione degli eredi o per familiarità con quel sistema. Non esiste una risposta unica: è una decisione di pianificazione, non un automatismo.

Lo sguardo argentino: domicilio e beni immobili

Sul versante argentino la regola sta nell’articolo 2644 del Código Civil y Comercial: la successione a causa di morte è regolata dal diritto del domicilio del defunto al momento della morte. Per i beni immobili situati nel Paese, però, si applica il diritto argentino, senza eccezioni.

A ciò si aggiunge la giurisdizione dell’articolo 2643: sulla successione sono competenti i giudici dell’ultimo domicilio del defunto oppure, per gli immobili situati in Argentina, quelli del luogo in cui i beni si trovano.

La traduzione pratica: un immobile a Rosario o a Buenos Aires si trasmette secondo il diritto argentino e davanti alla giustizia argentina, qualunque cosa preveda un testamento redatto in Europa sulla legge applicabile. La professio iuris ordina il versante europeo della successione; non vincola il giudice argentino.

Possibili attriti: non esistono soluzioni magiche

Va detto con franchezza: nessuna clausola elimina del tutto la coesistenza dei due sistemi. La scelta di legge allinea lo sguardo europeo alla Sua cittadinanza, ma il giudice argentino continua ad applicare le proprie norme di conflitto. Nella maggior parte dei casi i due sguardi convergono o si dividono i compiti senza scontrarsi. In altri occorre ordinare la sequenza: cosa si tratta prima, in quale Paese, con quali documenti.

L’altro limite pratico è la legittima, la quota di eredità che la legge riserva ai familiari più stretti. Il diritto italiano la tutela con le quote riservate a coniuge, figli e ascendenti. Quello argentino fa lo stesso con porzioni definite: due terzi ai discendenti, metà al coniuge, metà agli ascendenti (articolo 2445 del CCyC). Scegliere una legge o l’altra può spostare i margini della Sua pianificazione, ma nessun percorso serio passa dal tentativo di cancellare quelle tutele. Chi Le promette il contrario Le sta vendendo un problema.

Perché conviene scrivere la scelta adesso

La residenza abituale è un criterio che si muove con la vita: un trasferimento, un periodo lungo all’estero, una pensione divisa tra due Paesi. La professio iuris, invece, resta fissata nel testamento e sopravvive a quei movimenti. Il momento di decidere è quindi ora, in fase di pianificazione, non quando la successione si è già aperta e le regole operano da sole.

La scelta di legge ordina anche ciò che viene dopo. L’autorità europea che interverrà nella successione — e che può rilasciare il certificato successorio europeo, il documento che prova la qualità di erede nell’Unione Europea — lavora sulla legge applicabile. Ne spieghiamo funzionamento e limiti nella guida al certificato successorio europeo per l’erede argentino. Il Portale europeo della giustizia elettronica riassume, Paese per Paese, come operano queste regole.

Dallo studio di Rosario esaminiamo il Suo quadro completo: dove si trova la residenza abituale, quali cittadinanze possiede, dove sono i beni e gli eredi. Su quella base si valuta se Le conviene una professio iuris, come redigerla e come coordinarla con il versante argentino. Per collocare questa decisione nel percorso complessivo di un’eredità con beni italiani, può partire dalla nostra guida su come ereditare beni in Italia dall’estero.

Domande frequenti

Vivo in Argentina: quale legge regola la mia successione secondo l'Unione Europea?
In assenza di scelta, la legge della Sua residenza abituale al momento della morte: quella argentina. Il Regolamento (UE) 650/2012 si applica in modo universale, quindi la legge designata vale anche se è quella di uno Stato terzo come l'Argentina.
Come si sceglie la legge italiana nel testamento?
Con una dichiarazione espressa contenuta in un testamento o altra disposizione a causa di morte, oppure risultante dalle sue clausole (art. 22 del regolamento). Chi ha più cittadinanze può scegliere la legge di una qualsiasi di esse. La scelta resta valida anche se in seguito cambia Paese di residenza.
La professio iuris fatta in un testamento vincola anche il giudice argentino?
No. L'Argentina non è vincolata dal regolamento europeo: il suo Código Civil y Comercial applica la legge del domicilio del defunto e, per gli immobili situati in Argentina, sempre il diritto argentino. La pianificazione va quindi costruita caso per caso, guardando dove si trovano i beni.
Scegliere la legge della cittadinanza permette di aggirare la legittima?
Non è prudente contarci. Sia il diritto italiano sia quello argentino riservano quote dell'eredità ai familiari più stretti: in Argentina due terzi ai discendenti e metà al coniuge (art. 2445 del Código Civil y Comercial). La scelta di legge dà certezza e ordine, non è uno strumento per diseredare.

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