Dal 1° gennaio 2025 la tassazione dei trust in Italia ha una regola certa: l’imposta sulle successioni e donazioni si paga quando i beni passano dal trust ai beneficiari, non prima. La riforma del decreto legislativo 139/2024 ha aggiunto inoltre un’opzione per anticipare il pagamento al momento dell’apporto, con le franchigie e le aliquote di oggi. Se Lei ha famiglia o eredi in Argentina e sta valutando come ordinare il passaggio del Suo patrimonio, comprendere questo schema L’aiuta a capire se un trust fa al caso Suo o se Le conviene uno strumento più semplice.
Trust, vincoli di destinazione e il fideicomiso argentino
Il trust è un istituto di origine anglosassone: il disponente trasferisce beni a un trustee, che li amministra nell’interesse di uno o più beneficiari secondo le regole dell’atto istitutivo. L’Italia non ha una legge interna sul trust, ma riconosce quelli regolati da una legge straniera da quando ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1985 con la legge 364 del 1989, in vigore dal 1992. Per questo esistono i cosiddetti “trust interni”: residenti italiani che istituiscono trust retti da una legge straniera, con beni e beneficiari in Italia.
Accanto al trust, il codice civile offre i vincoli di destinazione dell’articolo 2645-ter: immobili o beni mobili registrati vengono destinati a un interesse meritevole di tutela, per non oltre novant’anni o per la durata della vita della persona beneficiaria. La riforma fiscale tratta questi vincoli insieme ai trust, con le stesse regole.
Se i Suoi familiari vivono in Argentina, conoscono probabilmente il fideicomiso del Código Civil y Comercial, articoli 1666 e seguenti: il fiduciante trasmette beni al fiduciario, che li amministra a favore del beneficiario e li consegna al fideicomisario alla scadenza. Le due figure si somigliano, ma non sono intercambiabili. Il fideicomiso dura al massimo trent’anni, salvo beneficiario incapace, e l’Argentina non è parte della Convenzione dell’Aja. Trasporre un fideicomiso su beni italiani, o un trust su beni argentini, richiede un’analisi caso per caso.
Cosa cambia con il D.Lgs. 139/2024
Per anni la tassazione del trust è stata terreno di criteri oscillanti tra amministrazione finanziaria e giurisprudenza. Il decreto legislativo 139/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, ha chiuso la questione: ha introdotto l’articolo 4-bis nel testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, con effetto per gli atti stipulati e le successioni aperte dal 1° gennaio 2025.
La regola generale è la tassazione “in uscita”. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti ai beneficiari, e solo nella misura in cui il trust o il vincolo determina un arricchimento gratuito a loro favore. L’apporto dei beni al trust, di per sé, non genera l’imposta di successione e donazione.
Franchigie e aliquote si calcolano in base al rapporto tra disponente e beneficiario, come in una successione o donazione diretta: 4% per coniuge e figli, con franchigia di un milione di euro ciascuno; 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di centomila euro; 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado; 8% per tutti gli altri. Sugli immobili si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale. L’Agenzia delle Entrate ha illustrato il nuovo regime nella circolare 3/E del 16 aprile 2025.
L’opzione per la tassazione “in entrata”
La novità più interessante per chi pianifica è l’opzione per la tassazione anticipata. Il disponente può scegliere di pagare l’imposta in occasione di ciascun apporto di beni al trust. Nel trust testamentario, l’opzione spetta al trustee all’apertura della successione. Base imponibile, franchigie e aliquote si determinano in quel momento, secondo il valore dei beni e il rapporto tra disponente e beneficiario.
L’effetto è rilevante: assolta l’imposta in entrata, i successivi trasferimenti a favore di beneficiari della medesima categoria non scontano di nuovo il tributo. Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: quanto versato non viene rimborsato, nemmeno se il trust non si completa come previsto. La norma ammette l’opzione anche per i trust istituiti prima della riforma.
Conviene esercitarla? Dipende dal singolo caso, e promettere risultati non sarebbe serio. A favore: fissa oggi le regole, sfrutta le franchigie attuali e mette i beneficiari al riparo da un’imposta futura di importo incerto. Contro: anticipa un esborso che non torna indietro e rinuncia alla possibilità che il quadro futuro sia più favorevole. La scelta nasce dal confronto tra i due scenari con numeri reali, non da una regola generale. Pesa anche il profilo temporale: un trust destinato a durare decenni attraversa più riforme fiscali, e la certezza acquistata oggi con l’opzione ha un valore che va misurato caso per caso.
Il corridoio Italia–Argentina: dove arriva l’imposta
La riforma ha fissato anche la territorialità per i trust. Conta la residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale, cioè quando i beni vengono vincolati. Se il disponente risiede in Italia in quel momento — il Suo caso, se vive qui e pianifica per figli o nipoti a Rosario o Buenos Aires — l’imposta italiana colpisce tutti i beni trasferiti, ovunque si trovino. Se il disponente non risiede in Italia, colpisce soltanto i beni situati nel territorio dello Stato. Ai fini di questa regola non contano né la residenza del trustee né quella dei beneficiari: il fatto che i Suoi eredi vivano in Argentina non allarga né restringe il perimetro dell’imposta italiana.
Sul versante argentino il quadro tributario è più leggero: non esiste un’imposta nazionale sull’eredità, e l’unica provincia che tassa le trasmissioni gratuite è Buenos Aires. Santa Fe non la applica, come abbiamo spiegato nell’articolo sulla successione a Santa Fe e l’imposta sull’eredità. Resta aperta la domanda sulla legge che regola la successione nel suo complesso: vale il criterio della residenza abituale del Regolamento (UE) 650/2012, con la possibilità di scegliere la legge della propria cittadinanza, come illustrato in quale legge regola la Sua successione.
Quando il trust ha senso
Un trust ben costruito risolve situazioni che il testamento gestisce con fatica:
- Beneficiari da proteggere nel tempo: figli minori, persone con disabilità, familiari che non possono amministrare un patrimonio.
- Patrimoni imprenditoriali o immobiliari complessi, dove serve una gestione unitaria invece di una comunione ereditaria divisa tra due Paesi.
- Ordine generazionale: stabilire oggi chi amministra, chi percepisce i frutti e chi riceve il capitale, con regole stabili per decenni.
Per il caso più frequente del corridoio — un appartamento, un conto corrente, dei risparmi da far arrivare a eredi in Argentina — il trust è spesso una struttura sproporzionata. Richiede un trustee, una redazione specialistica, un’amministrazione continua e obblighi fiscali propri. Nessuno di questi elementi è gratuito o automatico.
C’è poi un limite che nessuna struttura può aggirare: la legittima. In Italia la successione necessaria riserva quote a coniuge, figli e ascendenti, e un trust pensato per escludere un legittimario nasce con un problema serio. Lo stesso vale in Argentina: il fideicomiso testamentario non deve intaccare la legítima degli eredi necessari (articolo 2493 del Código Civil y Comercial, salva la miglioria a favore dell’erede con disabilità).
Alternative più semplici
Prima di istituire un trust, conviene misurare queste opzioni rispetto al Suo obiettivo reale:
- Testamento con scelta di legge: la professio iuris del Regolamento 650/2012 Le consente di sottoporre l’intera successione alla legge della Sua cittadinanza e guadagnare prevedibilità senza alcuna struttura. Se possiede la doppia cittadinanza, la scelta della legge va ponderata anche rispetto agli eredi e ai beni argentini.
- Polizza vita con beneficiario designato: il capitale raggiunge il beneficiario al di fuori dell’iter successorio, con una designazione modificabile nel tempo.
- Donazioni in vita: anticipano il trasferimento, ma hanno effetti propri sulla legittima e sui conti futuri tra eredi; meritano un approfondimento a parte.
- Vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter: per un obiettivo circoscritto su un immobile, senza montare un trust completo.
Errori da evitare
Quattro passi falsi ricorrono nella pianificazione tra i due Paesi. Copiare strutture disegnate per altri ordinamenti senza verificare le due legittime. Presumere che un fideicomiso argentino operi in Italia come un trust riconosciuto dalla Convenzione dell’Aja, quando il suo trattamento richiede un’analisi specifica. Optare per la tassazione in entrata senza confrontare gli scenari con valori reali. E trascurare la parte operativa: quando i beni arrivano infine ai beneficiari, l’autoliquidazione dell’imposta di successione conserva i propri termini e le proprie forme.
Josefina Strano segue da Rosario il versante argentino della pianificazione e coordina con notai e professionisti italiani di fiducia la parte da eseguire in Italia. Per collocare il trust nel quadro completo di una successione con eredi o beni oltreoceano, può partire dalla guida su come ereditare beni in Italia dall’estero.